DETRAZIONI PER IL “SETTORE” CASA NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 

La nuova Legge di Stabilità 2016 ha visto la casa vera protagonista, con l’introduzione e proroga di agevolazioni fiscali pro contribuente e anti crisi.  Tra queste, una menzione particolare merita la nuva detrazione d’imposta a beneficio degli acquirenti di immobili abitativi di nuova costruzione realizzati in classe energetica A o B, introdotta con l’articolo 1, co.56.

L’emendamento rientra nel più generale progetto di promozione e incentivazione dell’efficientamento energetico, che interessa oltre ai nuovi edifici anche gli edifici già esistenti, per cui, lo ricordo, è prevista un’agevolazione Irpef o Ires qualora siano oggetto di interventi mirati all’aumento del livello di efficienza energetica.

DETRAZIONE IRPEF 50%

In specifico, la nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 consiste in uno sconto dell’IRPEF pari al 50% dell’IVA corrisposta dall’acquirente sul prezzo di vendita delle abitazioni in classe energetica A e B, cedute direttamente dalle imprese che le hanno costruite ed il cui acquisto dovrà essere perfezionato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.

 

Come già previsto per la detrazione Irpef relativa alle ristrutturazioni edilizie, lo sconto fiscale non potrà essere fruito interamente nell’anno d’imposta in cui si acquista ma verrà ripartito su un periodo di dieci anni (anno di acquisto dell’immobile ed i nove successivi).

La detrazione inoltre potrà essere operata fino a concorrenza dell’IRPEF lorda, con la conseguenza che la stessa non potrà determinare un credito d’imposta ma, al più, potrà ridurre – fino all’azzeramento – l’imposta dovuta.

IMMOBILI E SOGGETTI INTERESSATI DALLA DETRAZIONE

Gli immobili oggetto della detrazione saranno le abitazioni acquistate come “prima casa”, ma anche quelle destinate a “seconda casa” o a successive locazioni dell’immobile stesso, mentre i soggetti acquirenti che potranno usufruire dello sconto fiscale saranno soggetti passivi Irpef,  pertanto sono ammesse non solo le persone fisiche ma anche gli imprenditori individuali ed i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s. e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

IL VENDITORE

La norma parla unicamente di cessioni effettuate da parte di imprese costruttrici e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il presupposto per accedere all’agevolazione resta l’acquisto di immobili nuovi costruiti ex novo dalle imprese, pertanto restano escluse dal beneficio fiscale le vendite effettuate da imprese che hanno eseguito sull’immobile esclusivamente lavori di recupero edilizio (ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo), interventi che si cnfigurano come ristrutturazione edilizia e per cui è prevista una specifica detrazione Irpef.

 

ESEMPIO PRATICO

Per riepilogare brevemente riporto un esempio pratico. Ipotizziamo che Tizio acquisti una prima abitazione al costo di 100 mila euro per cui dovrà versare il 4% d’Iva, cioè 4 mila euro, il rimborso Irpef per lui previsto sarà di 2 mila euro, rimborsati in 10 anni; qualora invece Tizio stesse acquistando una seconda casa, trovandosi a dover versare il 10% d’Iva, cioè 10 mila euro, allora lo sconto Irpef per lui sarà di 5 mila euro, sempre rimborsati in 10 anni.

Fonte: Agenzia delle Entrate e Edilportale

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